Il 19 settembre 2000 e’ entrata in vigore la legge 248/2000 che contiene le nuove norme contro la pirateria informatica e sul diritto di autore. Tra i punti salienti di questa legge troviamo un deciso inasprimento delle norme contro la duplicazione abusiva del software. La duplicazione di CD-ROM con software e la vendita abusiva di software duplicato illegalmente sono punibili con multe da 5 a 50 milioni e con reclusione da 6 mesi a 3 anni. Viene anche sanzionato con una multa di 300.000 lire l’acquisto di cassette prive del bollini SIAE. Anche per quanto riguarda i libri la nuova Legge prevede che qualora si fotocopi più del 15% di un libro si può essere puniti con multe fino a 4 milioni.
Questa Legge introduce quindi pene severissime nei confronti di chi viola il diritto di autore. Vengono messi sullo stesso piano i dilettanti che duplicano in CD-ROM magari solo per curiosità o per provare un certo programma a casa e chi duplica e rivende illegalmente i CD-ROM.
La grande differenza rispetto alla precedente Legge del 1992 e’ nella terminologia. La Legge precedente infatti prevedeva pene solo se la duplicazione illegale del software era fatta a fini di lucro mentre nella nuova stesura e’ stabilito che sia reato se la duplicazione del software e’ fatta anche solo per trarne profitto.
La differenza e’ sostanziale perché il privato che duplicava un CD-ROM semplicemente per provare un determinato programma a casa con la Legge precedente praticamente non veniva punito, con la nuova Legge invece commette un reato perché la giurisprudenza considera profitto anche il semplice risparmio di spesa per non avere comperato il bene.
Un altro punto molto discusso della nuova Legge e’ l’avere introdotto l’obbligo di etichettare i supporti informatici e/o musicali con il contrassegno SIAE anche se distribuiti da soggetti non iscritti alla SIAE. Una generica software house che distribuisce dei suoi programmi ai clienti dovra’ quindi etichettare i supporti con il bollino SIAE e questo e’ un inutile onere per le piccole distribuzioni di software sviluppati magari su specifiche del cliente. Questo vale anche per tutte le riviste che distribuiscono in allegato CD-ROM con software. La Legge dimentica ad esempio il caso del software Open Source, ad esempio LINUX, che e’ distribuito gratuitamente mediante Internet e/o CD-ROM. In questo caso l’obbligo di etichettare i supporti per distribuire un sistema operativo gratuito e libero e’ quantomeno bizzarro. Si tratta di un sistema operativo gratuito a tutti gli effetti quindi non ha senso obbligare l’utilizzo di un contrassegno per controllarne le copie: e’ gratuito quindi chi lo vuole lo copia!
L’obbligo del bollino SIAE sui CD-ROM implica anche altri problemi di ordine pratico. Un CD-ROM non può essere direttamente etichettato perché l’etichetta non consentirebbe l’uso del CD stesso. L’unica possibilità e’ quindi quella di etichettare la confezione che lo contiene, scatola, busta o altra confezione. In questo caso l’utente e’ praticamente obbligato a conservare i CD-ROM nei supporti originali e non può ad esempio conservarli in raccoglitori perché perderebbe il bollino SIAE che deve obbligatoriamente accompagnare il supporto. La nuova Legge prevede pene per chi compera cose senza il bollino SIAE e quindi e’ cura dell’acquirente dimostrare in qualsiasi momento che il supporto in suo possesso e’ stato acquistato con regolare contrassegno SIAE.
Dal mio punto di vista questa Legge e’ stata scritta solo per difendere gli interessi delle grosse multinazionali monopolistiche e non per difendere gli interessi dei piccoli produttori e men che meno dei consumatori.
Non ha senso prevedere pene durissime per i privati che copiano software per uso personale quando praticamente nei mercatini o lungo le strade si vedono normalmente in vendita cassette e CD-ROM contraffatte senza che nessuno o quasi intervenga. La duplicazione a fini di lucro era già punita con la precedente Legge: non serviva una nuova Legge, bastava solo fare rispettare quella vecchia. La Legge vale se e’ fatta rispettare e questa, malgrado le pene severissime introdotte, rischia di fare la fine della precedente ed essere poco rispettata. In qualsiasi caso secondo il mio parere in tema di diritti di autore quindi CD musicali, software ecc. ritengo doverosa una riflessione: c’e’ un gran fenomeno di duplicazione illegale ma il prezzo a cui sono venduti i CD musicali o determinati programmi di larghissima diffusione e’ davvero equo per l’acquirente? Sono eque le norme che vincolano i campi di impiego del materiale acquistato? Perché se compero un’autovettura posso decidere liberamente che uso farne, ad esempio noleggiarla, e se compero un CD musicale non posso fare altrettanto? E’ corretto continuare a fare versioni nuove dei programmi introducendo piccole incompatibilità con le versioni precedenti per obbligare gli utenti ad aggiornarli per restare al passo e compatibili con i nuovi utenti?.
Per ulteriori informazioni Testo Legge 248/2000
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